RELATIVO AL
SERVIZIO DI CONTROLLO E
MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE DI
IMPIANTI TERMICI
SOCIETA' LINEA GAS ATTIVITA' SERVIZI S.r.l.
- unipersonale (qui di seguito definita SOLGAS),
con sede legale in (63023) Fermo, P.zza Mascagni n. 4, codice fiscale e REA 01731410443,
in persona del Presidente nonché legale rapp.te Sig. Ercoli Filippo
e
CLAAI –
FEDERAZIONE ARTIGIANI E PMI DELLA PROVINCIA (Confederazione delle Libere
Associazioni Artigiane Italiane ) (qui
di seguito definito CLAAI), con sede legale in Via Copernico n. 2,
Montegiorgio, codice fiscale/partita IVA n. 01763520440, in persona del
Presidente nonché legale rapp.te Sig. Piergallini Maurizio Vittorio
e
i singoli
MANUTENTORI PER L’ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE ed AUTODICHIARAZIONE degli
impianti termici, costituitisi in
SEZIONE PROVINCIALE MANUTENTORI CALDAIE
A GAS – aderenti al CLLAI (qui di seguito definiti SINGOLI MANUTENTORI
aderenti CLAAI), ed analiticamente indicati come segue:
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PREMESSO
CHE:
-
SOLGAS svolge attività di
erogazione di gas metano nel territorio del Comune di Fermo a far data dallo 01
Ottobre 2002, attraverso una rete di distribuzione di Km. 211 circa a servizio
di un bacino di utenza per complessivi 14.010 contratti.
-
SOLGAS, nel rispetto dei
principi di uguaglianza ed imparzialità di trattamento, sanciti nella carta
servizi, si impegna a garantire un servizio continuo e regolare ispirato al
raggiungimento di alti livelli di qualità, perseguendo altresì l’obiettivo del
progressivo e continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio,
adottando a tal fine le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più
funzionali allo scopo.
-
IL D.P.R. 26.08.1993 n. 412
prevede all’art. 11 procedure di controllo di conformità degli impianti di
riscaldamento alla normativa tecnica vigente nei comuni di popolazione
inferiore ai 40.000 abitanti.
-
CLAAI svolge attività
sindacale di categoria: i propri soci-MANUTENTORI costituitisi in Sezione
Provinciale Manutentori Caldaie a Gas, svolgono attività di manutenzione e
riparazione di impianti e caldaie a gas metano nella provincia di Ascoli Piceno
ed in relazione a tale attività hanno
maturato una consolidata esperienza, una approfondita conoscenza del settore ed
un alto livello di specializzazione.
-
Tali MANUTENTORI aderenti
CLAAI, oltre ad esser tutti centri di assistenza autorizzati dalle ditte
costruttrici di caldaie, sono altresì regolarmente iscritti al relativo Albo
Imprese Artigiane od al Registro delle Imprese e sono in possesso di tutti i
requisiti di legge.
-
SOLGAS e CLAAI, ai fini
della regolamentazione della suddetta attività di controllo di conformità e
manutenzione ordinaria, intendono cooperare ed avvalersi dei predetti
MANUTENTORI aderenti CLAAI, che opereranno a domicilio e sulla base di un
“Piano di Interventi” predisposto da SOLGAS di comune intesa con CLAAI.
-
È interesse comune delle
Parti sia garantire la tutela dei consumatori assicurando qualità e trasparenza
nelle prestazioni professionali sia
calmierare i costi di manutenzione.
Tutto ciò premesso facente parte integrante dell’accordo qui di
seguito trascritto, tra le Parti
quanto segue:
1.1 La presente
Convenzione ha per oggetto la regolamentazione delle opere e degli interventi
necessari al controllo di conformità e manutenzione ordinaria annuale delle
caldaie ed impianti a gas in uso ai
clienti - utenti SOLGAS.
1.2 SOLGAS, come sopra
rappresentata, regolamenta quindi con i MANUTENTORI aderenti CLAAI, i quali
concordemente accettano tale regolamentazione nei termini di seguito stabiliti,
l’esecuzione delle opere e degli interventi necessari al controllo di
conformità e manutenzione ordinaria annuale delle caldaie ed impianti a gas in uso
ai clienti-utenti SOLGAS.
1.3 Non rientrano
nell’oggetto della presente convenzione la regolamentazione delle opere di
straordinaria manutenzione, come pure degli interventi di riparazione delle
caldaie e degli impianti a gas in uso ai clienti - utenti SOLGAS nonché di
riparazione di specifici guasti e/o malfunzionamenti e/o disfunzioni di volta
in volta segnalate dagli utenti stessi.
1.4 SOLGAS, di
converso, si obbliga a non stipulare con altre associazioni e/o imprese e/o
singoli artigiani convenzioni aventi ad oggetto le regolamentazione delle
attività di controllo di conformità e manutenzione ordinaria annuale delle
caldaie ed impianti a gas in uso ai
clienti - utenti SOLGAS.
Art. 2
2.1 I SINGOLI
MANUTENTORI aderenti CLAAI eseguiranno, in nome proprio e per proprio conto, le
prestazioni regolamentate a mezzo della presente Convenzione e provvederanno
quindi ad effettuare i controlli di
conformità e gli interventi manutentivi a norma di legge e nel rispetto delle
migliori regole tecniche del settore.
2.2 Detti
controlli ed interventi saranno effettuati sulla base del “Piano di Interventi”
predisposto da SOLGAS di comune intesa con CLAAI durante l’intero anno solare.
2.3 In
particolare, i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI procederanno a tutte le operazioni di
controllo e manutenzione annuale
costituite da:
a) controllo
assenza fughe gas a valle del contatore;
b) controllo
dispositivi di sicurezza relativi al generatore di calore;
c) controllo
della funzionalità dell’impianto con segnalazioni dei componenti eventualmente
usurati o non funzionanti;
d) pulizia del
bruciatore principale e del bruciatore pilota;
e) pulizia
dello scambiatore lato fumi;
f) controllo
evacuazione fumi con verifica del tiraggio;
g) regolazione
della portata termica se necessario;
h) controllo
efficienza scambiatore relativo alla produzione acqua calda;
i)
controllo eventuale taratura bruciatore principale;
j)
controllo stato delle
coibentazioni;
k) funzionalità dispositivi di regolazione e controllo;
l)
verifica areazione/ventilazione locali.
2.4 I SINGOLI
MANUTENTORI aderenti CLAAI procederanno altresì alla “prova di combustione”
(biennale) consistente nella verifica e controllo dei seguenti dati e
parametri:
a) temperatura
fumi;
b) temperatura
ambiente;
c) misura
ossigeno e/o anidride carbonica;
d) misura
indice di fumosità (impianti a gasolio);
e) misura
ossido di carbonio (CO);
f) perdita
calore sensibile;
g) rendimento
di combustione.
2.5 L’intervento
dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI, sulla base del “Piano di Interventi”,
dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e delle modalità ivi previste con un
differimento di massimo 30 giorni tra la data prevista e quella dell’effettivo
intervento.
2.6 I SINGOLI
MANUTENTORI aderenti CLAAI si impegnano sin d’ora a fornire agli utenti,
all’atto della chiamata, le informazioni necessarie all’espletamento degli
obblighi derivanti dalle leggi in materia.
2.7 I SINGOLI
MANUTENTORI aderenti CLAAI si impegnano sin d’ora, all’atto della manutenzione
periodica, a compilare correttamente
l’allegato H al D.P.R. 412/1993 così come modificato dal D.P.R.
551/1999.
2.8 I SINGOLI
MANUTENTORI aderenti CLAAI si impegnano sin d’ora, all’atto del controllo di
conformità e della manutenzione annuale, ad utilizzare attrezzature adeguate e
certificate per l’effettuazione delle operazioni oggetto del presente contratto.
2.9 CLAAI ed i
SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI dichiarano sin d’ora essere ciascuno dei
SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI muniti di copertura assicurativa per
responsabilità civile con massimale pari o superiore ad Euro 516.456,90.
Art. 3
Inserimento dei SINGOLI
MANUTENTORI aderenti CLAAI
negli elenchi
dei centri convenzionati
Entro
giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente accordo, SOLGAS si impegna
ad inviare comunicazione scritta ai propri clienti-utenti a mezzo della quale
segnala l’avvenuta regolamentazione dei servizi di manutenzione tramite
Convenzione stipulata a favore dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI,
descrivendo brevemente modalità di svolgimento dell’attività di controllo e
manutenzione svolta da tali SINGOLI MANUNTENTORI aderenti CLAAI e richiedendo
il nominativo di eventuali tecnici di fiducia.
Art. 4
Trattamento dei dati
4.1 Ai fini delle disposizioni del precedente articolo, CLAAI autorizza sin d’ora SOLGAS al trattamento dei dati personali dei propri aderenti conformemente alle norme di legge vigenti (D.Lgs. 196/2003).
4.2 Ai fini delle disposizioni del precedente articolo, i SINGOLI MANUNTENTORI aderenti CLAAI autorizzano sin d’ora SOLGAS al trattamento dei loro dati personali conformemente alle norme di legge vigenti (D.Lgs. 196/2003).
4.3 Ai fini di un corretto svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione, SOLGAS nomina i SINGOLI MANUNTENTORI aderenti CLAAI responsabili del trattamento e della gestione dei dati personali inerenti ai clienti-utenti SOLGAS, la cui conoscenza si renda strettamente necessaria per lo svolgimento dell’attività di manutenzione come da “lettera di nomina” allegata al presente contratto.
4.4 Di conseguenza, e in relazione al trattamento di tali dati, nomina i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI osserveranno le norme di legge vigenti (D.Lgs. 196/2003).
Art. 5
Corrispettivo per le prestazioni
di controllo e manutenzione
e modalità di pagamento
5.1 Le Parti
convengono che per le attività di controllo e manutenzione di cui all’art.
1 i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI applicheranno la tariffa annuale di €
60,00 + IVA più adeguamento ISTAT.
5.2 Il
corrispettivo per le prestazioni erogate dai SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI verrà fatturato direttamente alla
SOLGAS, con dettagliata indicazione degli estremi di riferimento
dell’intervento e delle specifiche prestazioni effettuate mediante compilazione
dell’“Allegato H” firmato in calce anche
dal cliente – utente SOLGAS.
5.3 Il
corrispettivo maturato da ciascuno SINGOLO MANUTENTORE aderente CLAAI per
effetto delle prestazioni eseguite ogni mese,
sarà quindi pagato al medesimo manutentore da SOLGAS entro il
quindicesimo giorno del mese successivo, previa presentazione, entro i cinque
giorni successivi alla fine del mese,
delle fatture e dell’“Allegato H” debitamente firmati dal manutentore e
controfirmati dal cliente-utente SOLGAS.
5.4 L’importo
pagato direttamente dalla SOLGAS verrà quindi addebitato al cliente - utente
SOLGAS fruitore dell’intervento tecnico di controllo e manutenzione tramite addebito in quattro ratei senza
interessi nella bolletta SOLGAS.
Art. 6
6.1
Fermi restando gli effetti
della presente Convenzione, tra ciascuno dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI
ed il singolo cliente-utente SOLGAS verrà ad instaurarsi, al momento
dell’intervento e della conseguente esecuzione delle prestazioni, un autonomo
contratto d’opera: conseguentemente, unico e esclusivo titolare del contratto
di manutenzione con il cliente-utente SOLGAS sarà il SINGOLO MANUTENTORE, le
relative obbligazioni graveranno quindi rispettivamente ed esclusivamente sul
cliente-utente SOLGAS e sul SINGOLO MANUTENTORE il quale, nell’eseguire
l’intervento, sarà tenuto all’adozione di tutte le cautele necessarie a
garantire la vita e l’incolumità degli addetti ai lavori, dei clienti – utenti
e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad
esattamente e diligentemente eseguire le prestazioni manutentive richieste.
6.2
Conseguentemente, in ordine
a tale contratto di manutenzione SOLGAS costituirà parte estranea e
non potrà vantare
alcun titolo, alcun diritto
ed alcuna pretesa, così come da tale contratto non deriverà a carico di
SOLGAS alcuna obbligazione limitandosi SOLGAS stessa ad anticipare ai SINGOLI
MANUTENTORI i corrispettivi da essi maturati, corrispettivi poi rimborsati a
SOLGAS stessa in quattro ratei dai clienti-utenti SOLGAS.
6.3
I SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI saranno tenuti ad osservare le
norme vigenti a favore degli operai in materia assicurativa, previdenziale e
contro gli infortuni sul lavoro, attenendosi in particolare, a quanto contenuto
nella circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26.8.1995, nonché dei
D.Lgs. n. 626/1994 e n. 494/1996
6.4
Non saranno in ogni caso
imputabili ai SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI tutti i danni provocati da
manomissioni, da imperfetto o irregolare funzionamento dell’alimentazione
elettrica, da incendi, da agenti atmosferici o da qualsiasi altro caso
fortuito, nonché guasti causati da interruzioni del servizio attribuibili
esclusivamente a SOLGAS.
6.5
I SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI
manleveranno SOLGAS e la terranno indenne da ogni pregiudizio, costo, danno o
spesa, di qualsiasi natura e specie (incluse le spese legali) che
dovessero derivare a terzi od a SOLGAS
stessa sia dalla inesattezza o non rispondenza al vero di quanto quivi
dichiarato e garantito dagli stessi SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI , sia
dalla loro negligente, imperita od imprudente esecuzione delle prestazioni di
controllo e manutenzione di cui alla presente Convenzione.
Art. 7
Marchi e diritti di proprietà industriale
7.1
Per tutta la durata della
presente Convenzione, ciascun SINGOLO MANUTENTORE aderente CLAAI potrà
qualificarsi come “ASSISTENZA TECNICA
CONVENZIONATA SOLGAS” e potrà utilizzare, a propria cura e spese, il
marchio “SOLGAS” sulla propria carta intestata, brochure, veicoli aziendali,
insegna o su qualsiasi altro supporto cartaceo od informatico.
7.2
L’utilizzo del marchio
SOLGAS dovrà, in ogni caso, esser unicamente ed inscindibilmente connesso alla
presentazione dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI come “ASSISTENZA TECNICA
CONVENZIONATA SOLGAS”: qualsivoglia
diverso utilizzo per qualsivoglia altro scopo è sin d’ora inibito e vietato
ai SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI.
7.3
I SINGOLI MANUTENTORI
aderenti CLAAI riconoscono l’esclusiva proprietà di SOLGAS di tutti i marchi,
nomi commerciali, loghi, disegni ed ogni altro segno distintivo dalla stessa utilizzati nello svolgimento
dell’attività di erogazione del gas-metano.
7.4
In caso di scioglimento,
anche anticipato, della presente Convenzione, i SINGOLI MANUTENTORI aderenti
CLAAI si impegnano ad immediatamente cessare l’utilizzo, in qualsiasi modo e
forma, della qualifica nonché del marchio di cui al precedente comma 1.
La presente Convenzione costituisce
l’intero accordo delle Parti in punto di
regolamentazione del servizio di controllo e manutenzione di cui al
precedente art. 1, ed annulla e sostituisce integralmente qualsiasi precedente
accordo eventualmente stipulato in materia tra le Parti.
Il presente accordo ha durata di 3
(tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intenderà
tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga comunicata disdetta da
una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 giorni
prima della scadenza.
Art. 10
Clausola risolutiva espressa
10.1
SOLGAS avrà facoltà di
recedere a mezzo r.a.r. dalla presente Convenzione per fatto e colpa della
CLAAI e/o dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI, ai sensi dell’art. 1456
Codice civile, senza obbligo da parte di SOLGAS di dare preavviso né di
corrispondere alcuna indennità e fatto ovviamente salvo ogni diritto al
risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
a)
inadempimento da parte di
uno o più SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI degli obblighi previsti
dall’articolo 6 (responsabilità degli associati CLAAI);
b)
trasmissione a SOLGAS, da
parte di uno o più SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI di uno o più “allegati H”
non veritieri o comunque indicanti interventi diversi da quelli effettivamente
effettuati;
c)
ripetuto e significativo
ritardo oltre il termine di cui all’art. 2.5 da parte di uno o più SINGOLI
MANUTENTORI aderenti CLAAI nell’effettuare gli interventi pianificati, sempre
che tale inadempimento sia stato contestato per iscritto da SOLGAS e sia rimasto
senza rimedio per non meno di cinque giorni dalla ricezione della contestazione
da parte del SINGOLO MANUTENTORE
aderente CLAAI;
d)
interruzione della normale
attività di uno o più SINGOLI
MANUTENTORI aderenti CLAAI, in relazione al Piano di Interventi, salvo causa di
forza maggiore, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi
consecutivi;
e)
sottoposizione della CLAAI
ad una procedura concorsuale, o ad una procedura esecutiva ovvero cautelare.
10.2
Nell’ipotesi in cui si
avverasse una qualsiasi delle condizioni sopra descritte, restano salvi i
diritti maturati dai SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI in relazione alle prestazioni già effettuate.
10.3
CLAAI e/o i SINGOLI
MANUTENTORI CLAAI avranno facoltà di recedere a mezzo r.a.r. dalla presente
Convenzione per fatto e colpa della SOLGAS, con obbligo di darne preavviso non
inferiore a sei mesi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, e fatto
ovviamente salvo ogni diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:
a)
inadempimento da parte
della SOLGAS degli obblighi previsti dall’articolo 1.4 (divieto nomina altre
associazioni/imprese/artigiani).
b)
inadempimento da parte
della SOLGAS degli obblighi previsti dall’articolo 3 (comunicazione ai clienti
SOLGAS regolamentazione servizio manutenzione a mezzo Convenzione stipulata con
CLAAI).
c)
sottoposizione della SOLGAS
ad una procedura concorsuale, o ad una procedura esecutiva ovvero cautelare.
Art. 11
Condizione risolutiva
Il
venir meno del rapporto associativo tra un SINGOLO MANUTENTORE e CLAAI
determina automaticamente la risoluzione
della presente Convenzione tra il medesimo SINGOLO MANUTENTORE e le restanti
Parti (SOLGAS, CLAAI, ALTRI SINGOLI MANUTENTORI) con conseguente perdita da
parte di tale SINGOLO MANUTENTORE della
titolarità dei diritti tutti derivanti dalla presente Convenzione, salvi quelli
dallo stesso maturati in relazione alle prestazioni già effettuate.
Art. 12
Obbligazioni successive allo scioglimento
Allo
scioglimento, per qualsivoglia ragione o causa ed anche anticipato, della
presente Convenzione, i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI non avranno più titolo alla qualifica di
“ASSISTENZA TECNICA CONVENZIONATA
SOLGAS” e saranno tenuti, entro dieci giorni dalla verificazione dello
scioglimento della Convenzione, a:
a)
redigere ed inviare a
SOLGAS una relazione analitica relativa sia agli interventi già effettuati e
non ancora remunerati sia agli interventi d’assistenza tecnica ancora in corso
alla data della cessazione del rapporto;
b)
restituire a SOLGAS ogni
manuale, informativa tecnica od altro documento ricevuto da SOLGAS in relazione
alla esecuzione della presente Convenzione;
c)
eliminare dalla propria
cancelleria, modulistica, veicoli aziendali, insegna e dagli altri documenti
e/o supporti utilizzati, qualsiasi marchio o denominazione commerciale
appartenente a SOLGAS o qualsiasi parola che attribuisca ai SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI la qualifica di “ASSISTENZA TECNICA CONVENZIONATA
SOLGAS” .
Art. 13
Obbligo di riservatezza
CLAAI
ed i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI
non riveleranno ad alcuno, né useranno a scopi personali o comunque per
fini estranei a quelli propri della
presente Convenzione, anche dopo la sua scadenza, dati e/o notizie e/o
informazioni di natura tecnica o commerciale, così come documenti, certificati
od attestazioni afferenti all'attività di SOLGAS, limitandosi ad utilizzarli
esclusivamente ed unicamente ai fini dell’esecuzione della presente Convenzione.
Art. 14
Divieto di cessione
14.1 CLAAI ed i SINGOLI MANUTENTORI
aderenti CLAAI non potranno in alcun caso cedere la presente Convenzione a
soggetti terzi, pubblici o privati, senza l’espresso preventivo consenso di
SOLGAS.
14.2 CLAAI ed i SINGOLI
MANUTENTORI aderenti CLAAI non potranno, in alcun caso ed in qualsivoglia
forma, delegare a soggetti terzi l’esecuzione, anche parziale, delle attività
regolamentate a mezzo della presente Convenzione.
Art. 15
Disposizioni finali
15.1
La presente Convenzione non verrà modificata e/od
integrata se non mediante
atto scritto al quale le Parti
espressamente attribuiscano carattere vincolante.
15.2
Per tutto quanto non
espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, le
Parti faranno
esclusivo riferimento alla
normativa vigente
nell'ordinamento
giuridico italiano in quanto
applicabile.
15.3
Tutte le
comunicazioni previste o
consentite ai sensi
della presente
Convenzione saranno
effettuate per iscritto
e saranno inoltrate
per
raccomandata con avviso di ricevimento ai seguenti indirizzi:
-
per SOLGAS: P.zza Mascagni n. 4, 63023 Fermo;
0734/217259 fax:
-
per CLAAI: Via Copernico n.
2, 63025 Montegiorgio; 0734/967092 fax.
15.4
CLAAI riceverà al proprio
indirizzo sopra indicato anche tutte le comunicazioni
dirette ai
SINGOLI MANUTENTORI aderenti
CLAAI i quali,
ai fini della
presente Convenzione
e delle obbligazioni che ne derivano, eleggono domicilio
presso la sede CLAAI sita in
Montegiorgio, Via Copernico n. 2.
15.5
La validità
e l’efficacia di ogni ulteriore adesione alla presente Convenzione da
parte di nuovi SINGOLI
MANUTENTORI già ADERENTI CLAAI sarà in ogni
caso subordinata
al preventivo consenso scritto sia di CLAAI che di SOLGAS.
Art. 16
Per tutte le controversie che
dovessero insorgere fra le Parti in relazione al contenuto, applicazione,
validità, efficacia, interpretazione e/o risoluzione della presente
Convenzione, il foro esclusivamente competente sarà quello di Fermo.
SOLGAS CLAAI
Il legale rapp.te Il legale rapp.te
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SINGOLI MANUTENTORI
aderenti CLAAI
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Ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 1341 c.c. le Parti dichiarano di espressamente e
specificamente accettare i seguenti articoli:
Art.
6.1 (responsabilità SINGOLI MANUTENTORI).
Art.
6.5 (obbligo manleva da parte SINGOLI
MANUTENTORI).
Art. 10.1
(clausola risolutiva espressa a favore SOLGAS)
Art. 10.3 (clausola
risolutiva espressa a favore CLAAI
e/o SINGOLI
MANUTENTORI con obbligo di preavviso).
Art. 11 (condizione risolutiva)
Art. 14.1 (incedibilità
della Convenzione).
Art. 14.2 (divieto di
esecuzione delle prestazioni tramite terzi).
SOLGAS CLAAI
Il legale rapp.te Il legale rapp.te
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I
SINGOLI MANUTENTORI
aderenti CLAAI
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