ATTO DI CONVENZIONE

RELATIVO AL  SERVIZIO DI CONTROLLO E

MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE  DI  IMPIANTI  TERMICI

 

SOCIETA' LINEA GAS ATTIVITA' SERVIZI S.r.l. - unipersonale (qui di seguito definita SOLGAS), con sede legale in (63023) Fermo, P.zza Mascagni n. 4, codice fiscale e REA 01731410443, in persona del Presidente nonché legale rapp.te  Sig. Ercoli Filippo

e

CLAAI – FEDERAZIONE ARTIGIANI E PMI DELLA PROVINCIA (Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane  Italiane ) (qui di seguito definito CLAAI), con sede legale in Via Copernico n. 2, Montegiorgio, codice fiscale/partita IVA n. 01763520440, in persona del Presidente nonché legale rapp.te Sig. Piergallini Maurizio Vittorio

e

i singoli MANUTENTORI PER L’ATTIVITA’  DI  MANUTENZIONE ed AUTODICHIARAZIONE degli impianti termici,  costituitisi in SEZIONE PROVINCIALE MANUTENTORI CALDAIE  A GAS – aderenti al CLLAI (qui di seguito definiti SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI), ed analiticamente indicati come segue:

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PREMESSO

CHE:

-          SOLGAS svolge attività di erogazione di gas metano nel territorio del Comune di Fermo a far data dallo 01 Ottobre 2002, attraverso una rete di distribuzione di Km. 211 circa a servizio di un bacino di utenza per complessivi 14.010 contratti.

-          SOLGAS, nel rispetto dei principi di uguaglianza ed imparzialità di trattamento, sanciti nella carta servizi, si impegna a garantire un servizio continuo e regolare ispirato al raggiungimento di alti livelli di qualità, perseguendo altresì l’obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio, adottando a tal fine le soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali allo scopo.

-          IL D.P.R. 26.08.1993 n. 412 prevede all’art. 11 procedure di controllo di conformità degli impianti di riscaldamento alla normativa tecnica vigente nei comuni di popolazione inferiore ai 40.000 abitanti.

-          CLAAI svolge attività sindacale di categoria: i propri soci-MANUTENTORI costituitisi in Sezione Provinciale Manutentori Caldaie a Gas, svolgono attività di manutenzione e riparazione di impianti e caldaie a gas metano nella provincia di Ascoli Piceno ed in relazione  a tale attività hanno maturato una consolidata esperienza, una approfondita conoscenza del settore ed un alto livello di specializzazione.

-          Tali MANUTENTORI aderenti CLAAI, oltre ad esser tutti centri di assistenza autorizzati dalle ditte costruttrici di caldaie, sono altresì regolarmente iscritti al relativo Albo Imprese Artigiane od al Registro delle Imprese e sono in possesso di tutti i requisiti di legge.

-          SOLGAS e CLAAI, ai fini della regolamentazione della suddetta attività di controllo di conformità e manutenzione ordinaria, intendono cooperare ed avvalersi dei predetti MANUTENTORI aderenti CLAAI, che opereranno a domicilio e sulla base di un “Piano di Interventi” predisposto da SOLGAS di comune intesa con CLAAI.

-          È interesse comune delle Parti sia garantire la tutela dei consumatori assicurando qualità e trasparenza nelle prestazioni professionali  sia calmierare i costi di manutenzione.

Tutto ciò premesso facente parte integrante dell’accordo qui di seguito trascritto, tra le Parti

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

 

Art. 1

Oggetto

1.1  La presente Convenzione ha per oggetto la regolamentazione delle opere e degli interventi necessari al controllo di conformità e manutenzione ordinaria annuale delle caldaie ed impianti  a gas in uso ai clienti - utenti  SOLGAS.

1.2  SOLGAS, come sopra rappresentata, regolamenta quindi con i MANUTENTORI aderenti CLAAI, i quali concordemente accettano tale regolamentazione nei termini di seguito stabiliti, l’esecuzione delle opere e degli interventi necessari al controllo di conformità e manutenzione ordinaria annuale delle caldaie ed impianti  a gas in uso  ai  clienti-utenti  SOLGAS.

1.3  Non rientrano nell’oggetto della presente convenzione la regolamentazione delle opere di straordinaria manutenzione, come pure degli interventi di riparazione delle caldaie e degli impianti a gas in uso ai clienti - utenti SOLGAS nonché di riparazione di specifici guasti e/o malfunzionamenti e/o disfunzioni di volta in volta segnalate dagli utenti stessi.

1.4  SOLGAS, di converso, si obbliga a non stipulare con altre associazioni e/o imprese e/o singoli artigiani convenzioni aventi ad oggetto le regolamentazione delle attività di controllo di conformità e manutenzione ordinaria annuale delle caldaie ed impianti  a gas in uso ai clienti - utenti  SOLGAS.

 

Art. 2

Modalità di esecuzione delle prestazioni

2.1  I SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI eseguiranno, in nome proprio e per proprio conto, le prestazioni regolamentate a mezzo della presente Convenzione e provvederanno quindi  ad effettuare i controlli di conformità e gli interventi manutentivi a norma di legge e nel rispetto delle migliori regole tecniche del settore.

2.2  Detti controlli ed interventi saranno effettuati sulla base del “Piano di Interventi” predisposto da SOLGAS di comune intesa con CLAAI  durante l’intero anno solare.

2.3  In particolare, i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI  procederanno a tutte le operazioni di controllo e manutenzione  annuale costituite  da:

a)      controllo assenza fughe gas a valle del contatore;

b)      controllo dispositivi di sicurezza relativi al generatore di calore;

c)      controllo della funzionalità dell’impianto con segnalazioni dei componenti eventualmente usurati o non funzionanti;

d)     pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota;

e)      pulizia dello scambiatore lato fumi;

f)       controllo evacuazione fumi con verifica del tiraggio;

g)      regolazione della portata termica se necessario;

h)     controllo efficienza scambiatore relativo alla produzione acqua calda;

i)        controllo eventuale taratura  bruciatore principale;

j)        controllo stato delle  coibentazioni;

k)      funzionalità  dispositivi di regolazione e controllo;

l)        verifica areazione/ventilazione locali.

2.4  I SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI procederanno altresì alla “prova di combustione” (biennale) consistente nella verifica e controllo dei seguenti dati e parametri:

a)      temperatura fumi;

b)      temperatura ambiente;

c)      misura ossigeno e/o anidride carbonica;

d)     misura indice di fumosità (impianti a gasolio);

e)      misura ossido di carbonio (CO);

f)       perdita calore sensibile;

g)      rendimento di combustione.

2.5  L’intervento dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI, sulla base del “Piano di Interventi”, dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e delle modalità ivi previste con un differimento di massimo 30 giorni tra la data prevista e quella dell’effettivo intervento.

2.6  I SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI si impegnano sin d’ora a fornire agli utenti, all’atto della chiamata, le informazioni necessarie all’espletamento degli obblighi derivanti dalle leggi in materia.

2.7  I SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI si impegnano sin d’ora, all’atto della manutenzione periodica, a compilare correttamente  l’allegato H al D.P.R. 412/1993 così come modificato dal D.P.R. 551/1999.

2.8  I SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI si impegnano sin d’ora, all’atto del controllo di conformità e della manutenzione annuale, ad utilizzare attrezzature adeguate e certificate per l’effettuazione delle operazioni  oggetto del presente contratto.

2.9  CLAAI ed i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI dichiarano sin d’ora essere ciascuno dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI muniti di copertura assicurativa per responsabilità civile con massimale pari o superiore ad Euro 516.456,90.

 

Art. 3

Inserimento  dei SINGOLI  MANUTENTORI aderenti CLAAI

negli  elenchi  dei  centri  convenzionati

Entro giorni 30 (trenta) dalla sottoscrizione del presente accordo, SOLGAS si impegna ad inviare comunicazione scritta ai propri clienti-utenti a mezzo della quale segnala l’avvenuta regolamentazione dei servizi di manutenzione tramite Convenzione stipulata a favore dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI, descrivendo brevemente modalità di svolgimento dell’attività di controllo e manutenzione svolta da tali SINGOLI MANUNTENTORI aderenti CLAAI e richiedendo il nominativo di eventuali tecnici di fiducia.

 

Art. 4

Trattamento dei dati

4.1  Ai fini delle disposizioni del precedente articolo, CLAAI autorizza sin d’ora SOLGAS al trattamento dei dati personali dei propri aderenti conformemente alle norme di legge vigenti (D.Lgs. 196/2003).

4.2  Ai fini delle disposizioni del precedente articolo, i SINGOLI MANUNTENTORI aderenti CLAAI autorizzano sin d’ora SOLGAS al trattamento dei loro dati personali  conformemente alle norme di legge vigenti (D.Lgs. 196/2003).

4.3  Ai fini di un corretto svolgimento dell’attività oggetto della presente Convenzione, SOLGAS nomina i SINGOLI  MANUNTENTORI aderenti CLAAI  responsabili del trattamento e della gestione dei dati personali inerenti ai clienti-utenti SOLGAS, la cui conoscenza si renda strettamente necessaria per lo svolgimento dell’attività di manutenzione come da “lettera di nomina” allegata al presente contratto.

4.4  Di conseguenza, e in relazione al trattamento di tali dati, nomina i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI osserveranno le norme di legge vigenti (D.Lgs. 196/2003).

 

Art. 5

Corrispettivo per le prestazioni di controllo e manutenzione

 e modalità di pagamento

5.1  Le Parti convengono che per le attività di controllo e manutenzione di cui all’art. 1  i SINGOLI MANUTENTORI aderenti  CLAAI applicheranno la tariffa annuale  di  € 60,00 + IVA  più  adeguamento ISTAT.

5.2  Il corrispettivo per le prestazioni erogate dai SINGOLI MANUTENTORI aderenti  CLAAI verrà fatturato direttamente alla SOLGAS, con dettagliata indicazione degli estremi di riferimento dell’intervento e delle specifiche prestazioni effettuate mediante compilazione dell’“Allegato H”  firmato in calce anche dal cliente – utente  SOLGAS.

5.3  Il corrispettivo maturato da ciascuno SINGOLO MANUTENTORE aderente CLAAI per effetto delle prestazioni eseguite ogni mese,  sarà quindi pagato al medesimo manutentore da SOLGAS entro il quindicesimo giorno del mese successivo, previa presentazione, entro i cinque giorni successivi alla fine del mese,  delle fatture e dell’“Allegato H” debitamente firmati dal manutentore e controfirmati dal cliente-utente  SOLGAS.

5.4  L’importo pagato direttamente dalla SOLGAS verrà quindi addebitato al cliente - utente SOLGAS fruitore dell’intervento tecnico di controllo e manutenzione  tramite addebito in quattro ratei senza interessi nella bolletta SOLGAS.

 

Art. 6

Responsabilità

6.1  Fermi restando gli effetti della presente Convenzione, tra ciascuno dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI ed il singolo cliente-utente SOLGAS verrà ad instaurarsi, al momento dell’intervento e della conseguente esecuzione delle prestazioni, un autonomo contratto d’opera: conseguentemente, unico e esclusivo titolare del contratto di manutenzione con il cliente-utente SOLGAS sarà il SINGOLO MANUTENTORE, le relative obbligazioni graveranno quindi rispettivamente ed esclusivamente sul cliente-utente SOLGAS e sul SINGOLO MANUTENTORE il quale, nell’eseguire l’intervento, sarà tenuto all’adozione di tutte le cautele necessarie a garantire la vita e l’incolumità degli addetti ai lavori, dei clienti – utenti e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, nonché ad esattamente e diligentemente eseguire le prestazioni manutentive  richieste.

6.2  Conseguentemente, in ordine a tale contratto di manutenzione SOLGAS costituirà parte estranea  e   non  potrà  vantare  alcun  titolo,  alcun diritto  ed alcuna pretesa, così come da tale contratto non deriverà a carico di SOLGAS alcuna obbligazione limitandosi SOLGAS stessa ad anticipare ai SINGOLI MANUTENTORI i corrispettivi da essi maturati, corrispettivi poi rimborsati a SOLGAS stessa in quattro ratei dai clienti-utenti  SOLGAS.

6.3  I SINGOLI MANUTENTORI  aderenti CLAAI saranno tenuti ad osservare le norme vigenti a favore degli operai in materia assicurativa, previdenziale e contro gli infortuni sul lavoro, attenendosi in particolare, a quanto contenuto nella circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26.8.1995, nonché dei D.Lgs. n. 626/1994 e n. 494/1996

6.4  Non saranno in ogni caso imputabili ai SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI tutti i danni provocati da manomissioni, da imperfetto o irregolare funzionamento dell’alimentazione elettrica, da incendi, da agenti atmosferici o da qualsiasi altro caso fortuito, nonché guasti causati da interruzioni del servizio attribuibili esclusivamente a  SOLGAS.

6.5   I SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI manleveranno SOLGAS e la terranno indenne da ogni pregiudizio, costo, danno o spesa, di qualsiasi natura e specie (incluse le spese legali) che dovessero  derivare a terzi od a SOLGAS stessa sia dalla inesattezza o non rispondenza al vero di quanto quivi dichiarato e garantito dagli stessi SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI , sia dalla loro negligente, imperita od imprudente esecuzione delle prestazioni di controllo e manutenzione di cui alla presente Convenzione.

 

Art. 7

Marchi e diritti di proprietà industriale

7.1  Per tutta la durata della presente Convenzione, ciascun SINGOLO MANUTENTORE aderente CLAAI potrà qualificarsi come “ASSISTENZA TECNICA  CONVENZIONATA SOLGAS” e potrà utilizzare, a propria cura e spese, il marchio “SOLGAS” sulla propria carta intestata, brochure, veicoli aziendali, insegna o su qualsiasi altro supporto cartaceo od informatico.

7.2  L’utilizzo del marchio SOLGAS dovrà, in ogni caso, esser unicamente ed inscindibilmente connesso alla presentazione dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI come “ASSISTENZA TECNICA CONVENZIONATA  SOLGAS”: qualsivoglia diverso utilizzo per qualsivoglia altro scopo è sin d’ora inibito e vietato ai  SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI.

7.3  I SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI riconoscono l’esclusiva proprietà di SOLGAS di tutti i marchi, nomi commerciali, loghi, disegni ed ogni altro segno distintivo  dalla stessa utilizzati nello svolgimento dell’attività di erogazione del gas-metano.

7.4  In caso di scioglimento, anche anticipato, della presente Convenzione, i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI si impegnano ad immediatamente cessare l’utilizzo, in qualsiasi modo e forma, della qualifica nonché del marchio di cui al precedente comma 1.

 

Art. 8

Novazione

La presente Convenzione costituisce l’intero accordo delle Parti in punto di  regolamentazione del servizio di controllo e manutenzione di cui al precedente art. 1, ed annulla e sostituisce integralmente qualsiasi precedente accordo eventualmente stipulato in materia tra le  Parti.

 

Art. 9

Durata dell’accordo

Il presente accordo ha durata di 3 (tre) anni a partire dalla data di sottoscrizione dello stesso e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga comunicata disdetta da una delle parti a mezzo lettera raccomandata A.R. da spedirsi almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

Art. 10

Clausola risolutiva espressa

10.1          SOLGAS avrà facoltà di recedere a mezzo r.a.r. dalla presente Convenzione per fatto e colpa della CLAAI e/o dei SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI, ai sensi dell’art. 1456 Codice civile, senza obbligo da parte di SOLGAS di dare preavviso né di corrispondere alcuna indennità e fatto ovviamente salvo ogni diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

a)      inadempimento da parte di uno o più SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI degli obblighi previsti dall’articolo 6 (responsabilità degli associati CLAAI);

b)      trasmissione a SOLGAS, da parte di uno o più SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI di uno o più “allegati H” non veritieri o comunque indicanti interventi diversi da quelli effettivamente effettuati;

c)      ripetuto e significativo ritardo oltre il termine di cui all’art. 2.5 da parte di uno o più SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI nell’effettuare gli interventi pianificati, sempre che tale inadempimento sia stato contestato per iscritto da SOLGAS e sia rimasto senza rimedio per non meno di cinque giorni dalla ricezione della contestazione da parte del SINGOLO MANUTENTORE  aderente CLAAI;

d)     interruzione della normale attività di uno o più  SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI, in relazione al Piano di Interventi, salvo causa di forza maggiore, per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni lavorativi consecutivi;

e)      sottoposizione della CLAAI ad una procedura concorsuale, o ad una procedura esecutiva ovvero cautelare.

10.2          Nell’ipotesi in cui si avverasse una qualsiasi delle condizioni sopra descritte, restano salvi i diritti maturati dai SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI  in relazione alle prestazioni già effettuate.

10.3          CLAAI e/o i SINGOLI MANUTENTORI CLAAI avranno facoltà di recedere a mezzo r.a.r. dalla presente Convenzione per fatto e colpa della SOLGAS, con obbligo di darne preavviso non inferiore a sei mesi, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità, e fatto ovviamente salvo ogni diritto al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

a)      inadempimento da parte della SOLGAS degli obblighi previsti dall’articolo 1.4 (divieto nomina altre associazioni/imprese/artigiani).

b)      inadempimento da parte della SOLGAS degli obblighi previsti dall’articolo 3 (comunicazione ai clienti SOLGAS regolamentazione servizio manutenzione a mezzo Convenzione stipulata con CLAAI).

c)      sottoposizione della SOLGAS ad una procedura concorsuale, o ad una procedura esecutiva ovvero cautelare.

 

Art. 11

                                           Condizione risolutiva

Il venir meno del rapporto associativo tra un SINGOLO MANUTENTORE e CLAAI determina automaticamente  la risoluzione della presente Convenzione tra il medesimo SINGOLO MANUTENTORE e le restanti Parti (SOLGAS, CLAAI, ALTRI SINGOLI MANUTENTORI) con conseguente perdita da parte di tale SINGOLO MANUTENTORE  della titolarità dei diritti tutti derivanti dalla presente Convenzione, salvi quelli dallo stesso maturati in relazione alle prestazioni già effettuate.

 

Art. 12

Obbligazioni successive allo scioglimento

Allo scioglimento, per qualsivoglia ragione o causa ed anche anticipato, della presente Convenzione, i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI  non avranno più titolo alla qualifica di “ASSISTENZA TECNICA CONVENZIONATA  SOLGAS” e saranno tenuti, entro dieci giorni dalla verificazione dello scioglimento della Convenzione, a:

a)      redigere ed inviare a SOLGAS una relazione analitica relativa sia agli interventi già effettuati e non ancora remunerati sia agli interventi d’assistenza tecnica ancora in corso alla data della cessazione del rapporto;

b)      restituire a SOLGAS ogni manuale, informativa tecnica od altro documento ricevuto da SOLGAS in relazione alla esecuzione della presente Convenzione;

c)      eliminare dalla propria cancelleria, modulistica, veicoli aziendali, insegna e dagli altri documenti e/o supporti utilizzati, qualsiasi marchio o denominazione commerciale appartenente a SOLGAS o qualsiasi parola che attribuisca  ai SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI   la qualifica di “ASSISTENZA TECNICA  CONVENZIONATA  SOLGAS”            .

 

Art. 13

Obbligo di riservatezza

CLAAI ed i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI  non riveleranno ad alcuno, né useranno a scopi personali o comunque per fini estranei  a quelli propri della presente Convenzione, anche dopo la sua scadenza, dati e/o notizie e/o informazioni di natura tecnica o commerciale, così come documenti, certificati od attestazioni afferenti all'attività di SOLGAS, limitandosi ad utilizzarli esclusivamente ed unicamente ai fini dell’esecuzione della presente  Convenzione.

 

Art. 14

Divieto di cessione

14.1 CLAAI ed i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI non potranno in alcun caso cedere la presente Convenzione a soggetti terzi, pubblici o privati, senza l’espresso preventivo consenso di SOLGAS.

14.2 CLAAI ed i SINGOLI MANUTENTORI aderenti CLAAI non potranno, in alcun caso ed in qualsivoglia forma, delegare a soggetti terzi l’esecuzione, anche parziale, delle attività regolamentate a mezzo della presente Convenzione.

 

Art. 15

Disposizioni finali

15.1          La presente  Convenzione non verrà modificata e/od integrata se non mediante 

             atto scritto al quale le Parti espressamente attribuiscano carattere vincolante.

15.2          Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, le

             Parti  faranno  esclusivo   riferimento  alla  normativa vigente  nell'ordinamento

             giuridico italiano in quanto applicabile.

15.3          Tutte    le    comunicazioni    previste    o   consentite    ai   sensi    della   presente

             Convenzione    saranno    effettuate    per    iscritto    e    saranno    inoltrate    per

             raccomandata con avviso   di ricevimento ai seguenti indirizzi:

-          per SOLGAS: P.zza Mascagni n. 4, 63023 Fermo; 0734/217259 fax:

-         per CLAAI: Via Copernico n. 2, 63025  Montegiorgio; 0734/967092 fax.

15.4          CLAAI riceverà al proprio indirizzo sopra indicato anche tutte le comunicazioni

            dirette  ai  SINGOLI   MANUTENTORI   aderenti  CLAAI   i  quali,  ai  fini  della

            presente  Convenzione  e delle obbligazioni che ne derivano, eleggono domicilio

            presso la sede CLAAI sita in Montegiorgio, Via Copernico n. 2.

15.5          La  validità  e l’efficacia di ogni ulteriore adesione alla presente Convenzione da

             parte di  nuovi SINGOLI  MANUTENTORI già ADERENTI CLAAI sarà in ogni

             caso  subordinata  al  preventivo  consenso scritto sia di CLAAI che di SOLGAS.

 

Art. 16

Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in relazione al contenuto, applicazione, validità, efficacia, interpretazione e/o risoluzione della presente Convenzione, il foro esclusivamente competente sarà quello di Fermo.

Allig.: “lettera di nomina” SINGOLI MANUTENTORI CLAAI responsabili trattamento dati.

Fermo, lì

 

                        SOLGAS                                                                                 CLAAI

                  Il legale rapp.te                                                                     Il legale rapp.te

 

 

 

 


            SINGOLI MANUTENTORI

                     aderenti CLAAI

 

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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c. le Parti dichiarano di espressamente e specificamente accettare i seguenti articoli:

Art. 6.1  (responsabilità SINGOLI  MANUTENTORI).

Art. 6.5  (obbligo manleva da parte SINGOLI MANUTENTORI).

Art. 10.1 (clausola risolutiva espressa a favore SOLGAS)

Art. 10.3  (clausola risolutiva espressa a favore  CLAAI e/o  SINGOLI

                  MANUTENTORI con obbligo di preavviso).

Art.  11   (condizione risolutiva)

Art. 14.1  (incedibilità della Convenzione).

Art. 14.2  (divieto di esecuzione delle prestazioni tramite terzi).

Letto, firmato e sottoscritto

Fermo, lì

                        SOLGAS                                                                                 CLAAI

                  Il legale rapp.te                                                                     Il legale rapp.te

 

 

 

 

 


      I SINGOLI MANUTENTORI

                 aderenti CLAAI

 

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